Condizioni Generali di Contratto

(Versione marzo 2021)

1. Campo di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto ("CGC") di LEDVANCE AG, Kemptpark 38, 8310 Kemptthal ("LEDVANCE") si applicano per la vendita e la fornitura di merci quali lampade, apparecchi, alimentatori, accessori e altri prodotti da parte di LEDVANCE ai suoi partner contrattuali ("Clienti").

1.2 Tutti gli accordi verbali tra il Cliente e LEDVANCE e/o le promesse verbali di LEDVANCE prima della stipula del contratto sono sostituiti integralmente dalle presenti CGC. Non sono valide condizioni divergenti o integrative del Cliente o di terzi, a meno che LEDVANCE non abbia espressamente acconsentito alla loro applicazione per iscritto nella conferma d'ordine o in un contratto separato. Tuttavia, in caso di controversie, gli accordi individuali presi per iscritto con il Cliente nei singoli casi hanno priorità rispetto alle presenti CGC.

1.3 Le presenti CGC si applicano anche per tutte le vendite e le forniture future al Cliente, anche se le CGC non venissero concordate di nuovo separatamente. Si applica sempre la versione delle CGC in vigore al momento della fornitura e consultabile nella homepage di LEDVANCE.

2. Stipula del contratto

2.1 Se non concordato diversamente, le offerte di LEDVANCE sono sempre non vincolanti.

2.2 La conclusione di un contratto richiede sempre l'accettazione scritta da parte di LEDVANCE tramite una conferma dell’ordine. LEDVANCE può accettare gli ordini del Cliente entro 14 giorni di calendario dall’accesso. Durante questo periodo il Cliente rimane vincolato al suo ordine.

3. Fornitura, ritardo nella fornitura/accettazione, forza maggiore

3.1 La fornitura avviene secondo l’Incoterm DDP (Incoterms® 2010) al punto di spedizione del centro di spedizione LEDVANCE che effettua la fornitura.

3.2 Se si verificano danni o perdite durante il trasporto, il Cliente deve informare LEDVANCE entro cinque giorni di calendario. In caso di danni è necessario inviare una prova fotografica della merce difettosa, indicando la bolla di consegna, l'articolo e la quantità difettosa. Se il Cliente non effettua questa segnalazione tempestiva dei danni e/o delle perdite durante il trasporto, non avrà alcun diritto nei confronti di LEDVANCE. Per eventuali richieste di risarcimento danni si applica il punto 11 seguente.

3.3 LEDVANCE ha il diritto di effettuare forniture parziali in misura ragionevole.

3.4 Le scadenze e le date di consegna promesse da LEDVANCE sono sempre solo approssimative e non sono vincolanti. LEDVANCE non è responsabile di ritardi o restrizioni nella fornitura.

3.5 Se il Cliente ritarda l'accettazione, non collabora o se la fornitura è ritardata per altri motivi di cui è responsabile il Cliente, la data di consegna o il termine di fornitura verrà posticipato conseguentemente. Inoltre, LEDVANCE può richiedere un risarcimento per i danni risultanti (ad esempio il risarcimento dei costi di magazzinaggio aggiuntivi). Inoltre, la merce è immagazzinata a rischio del Cliente. LEDVANCE si riserva il diritto di far valere ulteriori diritti.

3.6 Ritardi o impossibilità nella fornitura dovuti a forza maggiore o ad altri eventi fuori dal controllo delle parti (ad esempio guerra, sciopero, serrata legale o guasti aziendali) che non potevano essere previsti al momento della conclusione del contratto e di cui nessuna delle parti è responsabile, porteranno a una ragionevole estensione del termine di fornitura pari alla durata dell'impedimento. Se l'impedimento dura più di tre mesi, ciascuna delle parti ha il diritto di recedere dal contratto. In questo caso, LEDVANCE rimborserà immediatamente al Cliente eventuali somme già pagate.

4. Prodotti speciali

Nel caso di prodotti speciali, ci riserviamo il diritto di consegnare il 10% in più o in meno della quantità ordinata. Verrà fatturata la quantità effettiva consegnata.

5. RESI

I resi saranno accettati solo previo accordo e in porto franco. Saranno accettate solo le unità di spedizione nel loro imballaggio originale. Le unità di spedizione non danneggiate saranno rimborsate al massimo dell'85% del valore netto della merce. I prodotti speciali non possono essere resi. Gli eventuali lavori di riparazione saranno addebitati al prezzo di costo. Saranno addebitati le parti o gli imballaggi originali mancanti.
Non possono essere resi i prodotti speciali, i modelli standard modificati (colore o esecuzione) e le sorgenti luminose realizzate su specifica del Cliente.

6. Prezzi

6.1 I prezzi si intendono in franchi svizzeri (CHF) più l'IVA dovuta per legge. Anche eventuali altre tasse e commissioni sono a carico del Cliente (ad esempio la tassa di riciclaggio anticipata).

6.2 I prezzi includono il costo dell'imballaggio standard di LEDVANCE.

6.3 Se le quantità ordinate differiscono dalle unità di spedizione standard previste da LEDVANCE, verrà applicato un supplemento di CHF 6,00 per riga di articolo per ogni imballaggio originale nuovo.

6.4 Per ordini con un valore d'ordine netto inferiore a CHF 500.00 sarà applicato un supplemento di CHF 20.00.

6.5 Per consegne speciali al di fuori dell’itinerario concordato, verrà addebitato un contributo spese di CHF 50.00.
 

7. Condizioni di pagamento

7.1 I crediti di denaro di LEDVANCE derivanti da consegne effettuate devono essere pagati a LEDVANCE entro 30 giorni dal ricevimento della fattura senza sconti o altre detrazioni. Per il pagamento fa fede la data di ricevimento da parte di LEDVANCE.

7.2 In caso di ritardo nel pagamento da parte del Cliente sono dovuti gli interessi di mora in base al tasso d'interesse legale applicabile in quel momento. LEDVANCE si riserva il diritto di far valere ulteriori danni e/o ulteriori diritti, in particolare ai sensi del punto 8.5. In caso di ritardo nel pagamento, il Cliente si assume il rischio di eventuali perdite di valuta subite da LEDVANCE rispetto al valore del credito in CHF alla data di scadenza.

7.3 LEDVANCE ha il diritto di effettuare le consegne ancora in sospeso solo dietro pagamento anticipato o rilascio di garanzia se, dopo la stipula del contratto, viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ridurre notevolmente la solvibilità del cliente. Se il Cliente non soddisfa la richiesta di pagamento anticipato o di rilascio di garanzia entro un termine ragionevole stabilito da LEDVANCE, LEDVANCE ha il diritto di recedere dal contratto senza alcun obbligo di risarcimento.

7.4 La compensazione di una contropretesa del Cliente nei confronti di LEDVANCE è ammessa se il credito del Cliente nei confronti di LEDVANCE è incontestato o accertato legalmente.

8. Riserva di proprietà

8.1 LEDVANCE si riserva il diritto di proprietà sulla merce fornita fino al completo pagamento di tutti i crediti attuali e futuri spettanti a LEDVANCE in base al rapporto commerciale in corso con il Cliente, compresi tutti i crediti a saldo di eventuali conti correnti. LEDVANCE ha il diritto di far iscrivere la riserva di proprietà nell'apposito registro e il Cliente è obbligato a collaborare per l’iscrizione nel registro appena gli viene fatta la richiesta. La proprietà passerà al Cliente soltanto quando a LEDVANCE sono stati saldati completamente tutti i crediti in sospeso.

8.2 Il Cliente è autorizzato a rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà solo con transazioni regolari contro pagamento immediato o con riserva di proprietà valida (con eventuale iscrizione nel registro della riserva di proprietà). Il Cliente cede integralmente a LEDVANCE tutti i crediti derivanti da tali transazioni come segue: 
a. i crediti del Cliente nei confronti dei suoi clienti derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, compresi eventuali crediti di saldo in questo contesto derivanti dalla cessazione di un rapporto di conto corrente, così come i diritti di cessazione di tale conto corrente e di determinazione dei saldi, e
b. crediti del Cliente per la merce soggetta a riserva di proprietà nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi per qualsiasi altro motivo legale (in particolare richieste di risarcimento danni e di prestazioni assicurative).
LEDVANCE accetta questa cessione.

8.3 Il Cliente è autorizzato fino a revoca a riscuotere i crediti ceduti per conto proprio e a proprio nome per LEDVANCE anche dopo la cessione ai sensi del punto 8.2. Ciò non pregiudica il diritto di LEDVANCE di riscuotere direttamente questi crediti. Tuttavia, LEDVANCE non intende riscuotere direttamente questi crediti e non intende revocare l'autorizzazione alla riscossione del Cliente fintanto che il Cliente rispetta regolarmente i suoi obblighi di pagamento e non vi sono mancanze o dubbi circa la sua capacità di pagamento. Se LEDVANCE revoca l'autorizzazione alla riscossione del Cliente, LEDVANCE può pretendere che il Cliente aiuti LEDVANCE nella riscossione dei crediti, in particolare che comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni i relativi documenti e comunichi la cessione ai debitori (terzi).

8.4 Il Cliente non è autorizzato a dare in pegno la merce con riserva di proprietà o a cederla in garanzia. In caso di pignoramento o di altri interventi di terzi sulla merce soggetta a riserva di proprietà o sui crediti ceduti a LEDVANCE a titolo di garanzia, il Cliente è tenuto a comunicare al terzo la proprietà di LEDVANCE e a informare immediatamente per iscritto LEDVANCE dell'intervento, al fine di consentire a LEDVANCE di far valere i propri diritti di proprietà. Se la terza parte non rimborsa a LEDVANCE i costi sostenuti a questo proposito, il Cliente risponderà di tali costi nei confronti di LEDVANCE.

8.5 In caso di violazione del contratto da parte del Cliente o di ritardo nel pagamento, LEDVANCE ha il diritto di recedere dal contratto e/o di richiedere la restituzione della merce con riserva di proprietà. LEDVANCE si riserva il diritto di far valere ulteriori diritti.

8.6 Se la riserva di proprietà ai sensi del punto 8 non è valida secondo il diritto applicabile dello Stato in cui la merce deve essere fornita, si considera concordato il diritto di garanzia corrispondente alla riserva di proprietà in quello Stato. Se per il rilascio della garanzia è necessaria la collaborazione del Cliente, questi è tenuto, alla prima richiesta di LEDVANCE, ad adottare a proprie spese tutte le misure ragionevoli necessarie per motivare e conservare questo diritto di garanzia.

9. Garanzia per vizi della cosa

9.1 I diritti di garanzia del Cliente sussistono solo se la merce era difettosa al momento del trasferimento del rischio. Le merci che sono oggetto di reclamo devono essere restituite a LEDVANCE per il controllo. Se il controllo dimostra che non vi è alcun difetto e che questo era evidente al Cliente, LEDVANCE ha il diritto di essere rimborsata dal Cliente per i costi e le spese sostenute (in particolare i costi di controllo e di trasporto).

9.2 In particolare, non sono considerati difetti:
a. il raggiungimento della normale durata di vita della merce entro il periodo di garanzia,
b. consumo naturale o usura naturale,
c. difetti o danni derivanti dal fatto che la merce è stata modificata, riparata o utilizzata dal Cliente o da terzi insieme a prodotti o software del Cliente o di terzi senza precedente consenso scritto di LEDVANCE;
d. difetti o danni che sono dovuti al fatto che la merce non è stata installata, messa in funzione, utilizzata o altrimenti utilizzata in modo non appropriato o inadeguato dal Cliente o da terzi senza seguire le specifiche secondo la rispettiva scheda tecnica del prodotto e/o le rispettive istruzioni di installazione/utilizzo, e
e. difetti o danni da ricondurre a progetti o altre istruzioni date dal Cliente.

9.3 Le descrizioni dei prodotti di LEDVANCE non contengono alcuna garanzia di determinate caratteristiche (nessuna garanzia di qualità).

9.4 Per le merci usate è esclusa qualsiasi garanzia.

9.5 Il Cliente deve controllare la merce con attenzione immediatamente dopo la consegna, nella misura in cui ciò è possibile nelle ordinarie procedure. I difetti evidenti che possono essere identificati da un controllo immediato e accurata devono essere contestati per iscritto a LEDVANCE subito dopo la consegna. Eventuali altri difetti devono essere segnalati per iscritto appena vengono scoperti. Se il Cliente non esegue un controllo scrupoloso e immediato e/o non comunica i difetti, viene esclusa qualsiasi responsabilità di LEDVANCE per i difetti.

9.6 In caso di difetto, LEDVANCE ha il diritto, a propria discrezione, di eliminare il difetto facendo una riparazione o una sostituzione. Il Cliente dovrà dare a LEDVANCE la possibilità di eliminare il difetto entro un periodo di tempo ragionevole. La fornitura sostitutiva di un altro prodotto simile ed equivalente da parte di LEDVANCE è consentita ed è considerata una soluzione accettabile per il Cliente. In caso di fornitura sostitutiva, il Cliente dovrà restituire la merce difettosa a LEDVANCE. Resta salvo il diritto di LEDVANCE di rifiutare l'eliminazione del difetto in base alle condizioni di legge.

9.7 Se l'eliminazione del difetto non è riuscita o non è accettabile per il Cliente, o se un termine ragionevole fissato dal Cliente per l'eliminazione del difetto è scaduto senza successo o non è indispensabile ai sensi delle disposizioni di legge, il Cliente ha diritto, a scelta di LEDVANCE, a una consegna sostitutiva o a un accredito. Nel caso di un difetto insignificante, tuttavia, non c'è diritto di recesso.

9.8 Richieste di risarcimento danni da parte del Cliente nei confronti di LEDVANCE a causa di un difetto sussistono solo in conformità alle disposizioni del punto 11.

9.9 La garanzia di LEDVANCE sussiste esclusivamente nei confronti del Cliente di LEDVANCE. Se il Cliente rivende la merce fornita da LEDVANCE, LEDVANCE non si assume espressamente alcuna garanzia, garanzia del produttore o similare nei confronti di questi acquirenti o di altri terzi.

9.10 Il periodo di garanzia per i reclami derivanti da difetti del materiale è di due anni dalla consegna. Restano salvi i casi di inganno intenzionale.

10. Garanzia giuridica

10.1 LEDVANCE garantisce che la merce è libera da diritti di terzi.

10.2 Se una terza parte fa valere pretese giustificate nei confronti del Cliente sulla base di un diritto superiore, LEDVANCE è risponde nei confronti del Cliente come segue:

10.2.1 fatte salve le disposizioni ai punti 10.2.2 e 10.2.3 LEDVANCE provvederà a sua scelta e a sue spese
a. a procurare al Cliente per la merce in questione un diritto d’uso nella misura necessaria e adeguata,
b. ad adattare la merce in questione in un modo ragionevole per il cliente in modo tale che il diritto di terzi non sia più violato, ma la merce continui a corrispondere sostanzialmente alle caratteristiche funzionali e prestazionali concordate contrattualmente,
c. a sostituire le merci in questione con altre merci equivalenti che non violino alcun diritto di terzi, o
d. a rimborsare il prezzo di acquisto al Cliente dietro restituzione della merce in questione.

10.2.2 I diritti del Cliente ai sensi del punto 10.2.1 sussistono solo se
a. il Cliente informa immediatamente per iscritto LEDVANCE circa l'affermazione o la minaccia di rivendicazioni da parte di terzi,
b. restano riservate a LEDVANCE tutte le misure di difesa extragiudiziale e giudiziale e le trattative di conciliazione o sono condotte solo con il consenso scritto di LEDVANCE, e
c. il Cliente fornisce immediatamente a LEDVANCE tutte le informazioni necessarie per la valutazione della situazione e la difesa dei diritti e che non richiedono riservatezza, e concede a LEDVANCE un aiuto adeguato.

10.2.3 I diritti del Cliente ai sensi del punto 10.2.1 sono esclusi in particolare se
a. la merce è stata fabbricata secondo i requisiti o le specifiche del Cliente e la violazione dei diritti di proprietà si basa su questi requisiti o specifiche,
b. il Cliente è altrimenti responsabile della violazione dei diritti di terzi,
c. la violazione dei diritti da parte del terzo è dovuta a una modifica o riparazione non autorizzata ai sensi del punto 9.2c, o
d. si basa su un uso improprio o inappropriato ai sensi del punto 9.2d.

10.2.4 Richieste di risarcimento danni del Cliente nei confronti di LEDVANCE a causa di violazione di un diritto superiore di un terzo sussistono solo in conformità alle disposizioni del punto 11.

10.3 La garanzia di LEDVANCE sussiste esclusivamente nei confronti del Cliente di LEDVANCE. Se il Cliente rivende la merce fornita da LEDVANCE, non viene data espressamente alcuna garanzia nei confronti di questi acquirenti o di altri terzi e non viene fornita alcuna altra garanzia giuridica.

10.4  Il periodo di garanzia per vizi giuridici è disciplinato dal punto 9.10.

11. Responsabilità

11.1 La responsabilità di LEDVANCE è esclusa nella misura massima consentita dalla legge. LEDVANCE è responsabile solo in caso di dolo o colpa grave. Per negligenze lievi è esclusa anche la responsabilità per il personale ausiliario.

11.2 Il Cliente mitigherà eventuali danni in qualsiasi modo ragionevole.

12. Rivalsa

Il Cliente si impegna a evitare che terzi presentino rivalse nei confronti di LEDVANCE per eventuali rivendicazioni in relazione al trasferimento o alla rivendita della merce fornita da LEDVANCE. L'obbligo di astenersi da rivalse vale in particolare in relazione a eventuali richieste di risarcimento danni da parte di terzi (ad esempio per danni conseguenti causati da un difetto della merce) nei confronti di LEDVANCE.

13. Osservanza delle disposizioni sul controllo delle esportazioni

13.1 Il Cliente è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti del diritto nazionale e internazionale in materia di controllo delle esportazioni nel trasferimento a terzi della merce fornita da LEDVANCE (hardware, software e/o altre tecnologie, nonché la relativa documentazione, indipendentemente dalle modalità di messa a disposizione).

13.2 Prima di trasferire la merce consegnata da LEDVANCE a terzi, il Cliente dovrà in particolare controllare e garantire con misure adeguate che
a. non violi alcun embargo applicabile con tale trasferimento a terzi, con l'intermediazione di contratti su tali merci o con la fornitura di altre risorse economiche in relazione a tali merci - tenendo conto anche di eventuali restrizioni alle transazioni nazionali e di divieti di elusione,
b. tali beni non siano destinati a un uso proibito o soggetto ad autorizzazione relativo agli armamenti, al nucleare o alle armi, a meno che tale autorizzazione sia presente, e
c. siano rispettate le disposizioni delle liste di sanzioni nazionali applicabili relative alle transazioni commerciali con società, persone o organizzazioni lì indicate.

13.3 Se necessario per l'esecuzione di controlli sulle esportazioni da parte delle autorità o di LEDVANCE, il Cliente fornirà immediatamente a LEDVANCE, dietro sua richiesta, tutte le informazioni concernenti il destinatario finale, la destinazione finale e l'uso previsto della merce fornita da LEDVANCE, nonché le eventuali restrizioni al controllo sulle esportazioni applicabili a tale riguardo.

13.4 Il Cliente indennizzerà LEDVANCE per tutte le rivendicazioni di terzi dovute al mancato rispetto da parte del Cliente dei suddetti obblighi di controllo delle esportazioni e delle norme di embargo e si impegna a risarcire LEDVANCE per eventuali danni subiti in questo contesto, a meno che il Cliente non sia responsabile della violazione degli obblighi.

13.5 L'esecuzione del contratto da parte di LEDVANCE è soggetta alla condizione che nessuna legge nazionale o internazionale, embargo e/o altre sanzioni impediscano l'esecuzione.

14. Proprietà dei documenti/materiali di supporto

LEDVANCE mantiene la proprietà o il copyright di tutte le offerte, i preventivi di spesa, i disegni, le immagini, i cataloghi, gli opuscoli, i modelli, i campioni, gli attrezzi e altri documenti o materiali di supporto forniti al cliente. Il Cliente è tenuto a mantenere segreti questi oggetti e non è autorizzato a renderli disponibili a terzi non autorizzati o a riprodurli senza previa autorizzazione scritta di LEDVANCE. Su richiesta, il Cliente dovrà restituire immediatamente e completamente gli oggetti a LEDVANCE o distruggerli.

15. Protezione dei dati

15.1 Il Cliente accetta che tutti i dati e le informazioni necessari per l’inserimento, la gestione e l'esecuzione dei rapporti commerciali o da essi derivanti, in particolare la documentazione contrattuale, nonché tutti i dati e le informazioni del e sul Cliente e del suo personale ausiliario necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali, possano essere raccolti e trattati da LEDVANCE. LEDVANCE può anche far memorizzare ed elaborare questi dati da terzi per suo conto. Il trattamento dei dati avviene in Svizzera e nell'UE. LEDVANCE adotta le misure richieste dalla legge per proteggere i dati personali in caso di trasferimento all'estero, compresa la stipula di clausole di protezione dei dati con i destinatari dei dati.

15.2 Inoltre, tutti questi dati e informazioni possono essere comunicati e divulgati per il trattamento sia alla società madre di LEDVANCE che alle sue società affiliate secondo il diritto societario, in particolare per fornire le prestazioni, per osservare le disposizioni di legge, per utilizzare processi informatici e amministrativi centrali o per scopi della revisione interna del gruppo e/o della vigilanza. I nomi e le sedi della società madre e delle società affiliate secondo il diritto societario sono accessibili qui: https://www.ledvance.de/consumer/unternehmen/ueber-ledvance/global-websites/index.jsp. LEDVANCE adotta le misure richieste dalla legge per proteggere i dati personali in caso di trasferimento all'estero, compresa la stipula di clausole di protezione dei dati con i destinatari dei dati.

15.3 In caso di domande sulla protezione dei dati rivolgersi a: privacy@ledvance.com.

16. Diritto applicabile, foro competente

16.1 Tutti i contratti e le controversie tra LEDVANCE e il Cliente sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) e delle disposizioni del diritto privato internazionale.

16.2 Il foro competente esclusivo per tutte le controversie è Winterthur (Svizzera). Tuttavia, LEDVANCE ha anche il diritto di promuovere un'azione presso il foro competente abituale del Cliente restano riservate le disposizioni di legge obbligatorie sui fori competenti esclusivi.

17. Forma del testo, inefficacia parziale

17.1 Nella misura in cui le dichiarazioni o le notifiche giuridicamente rilevanti ai sensi delle presenti CGC (sia unilateralmente che nell'ambito di accordi bilaterali) devono essere redatte per iscritto, è sufficiente una forma fisica o elettronica di scrittura (ad esempio e-mail, fax) su un supporto dati permanente. Non è necessaria una firma di propria mano.

17.2 Se singole disposizioni delle presenti CGC sono o diventano non valide o inapplicabili in tutto o in parte, ciò non pregiudica la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni. Le parti sostituiranno la disposizione non valida o inapplicabile con una disposizione valida e applicabile che si avvicini il più possibile a essa in termini economici. La stessa cosa vale in caso di lacuna nel contratto.